Guida tecnica · agosto 2026

Il fotovoltaico entra nella SCIA antincendio.

Dal 1° settembre 2025 chi ha un impianto fotovoltaico sopra un’attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco ha nuovi obblighi. Questa guida spiega quali sono, chi deve occuparsene e ogni quanto.

Fonte · Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici» · chiarimenti applicativi e regime transitorio con Nota n. 14668 del 10 settembre 2025.

SET 2025
dal 1°, la data da cui vale la nuova linea guida e da cui le note del 2012 non valgono più
2 ANNI
ogni quanto va rifatta la verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi
1.500 V
la tensione massima in corrente continua degli impianti che rientrano
800 W
sotto questa potenza la linea guida non si applica
62446‑3
la specifica tecnica IEC TS dell’ispezione termografica
Il punto

Cinque righe, prima dei dettagli.

Se di questa guida si legge una cosa sola, sono queste. Tutto il resto è il perché, e i casi in cui cambia qualcosa.

01

Il fotovoltaico non diventa un’attività soggetta

Cambia il modo in cui viene trattato quando si trova sopra un’attività che lo è già.

02

Installarlo modifica le condizioni di sicurezza

Si gestisce con SCIA, oppure con la valutazione preventiva del progetto quando c’è aggravio.

03

Sugli impianti già in funzione non nasce una pratica

Nasce un obbligo di esercizio: verifica documentata ogni due anni, registro aggiornato, ispezione termografica.

04

Ogni modifica fa ripartire l’obbligo

Revamping, ampliamento o aumento di potenza, senza aspettare la scadenza dei due anni.

05

Risponde il titolare dell’attività

Non chi ha installato i moduli.

Come leggere: i riquadri con il filo azzurro riportano il testo della norma. Tutto il resto è la nostra lettura tecnica.

A chi serve

Chi risponde, e chi se ne occupa.

Serve a chi gestisce un sito che ha insieme due cose: un impianto fotovoltaico e un certificato di prevenzione incendi o una SCIA antincendio già in essere.

Dove capita

Capannoni e depositi, alberghi, scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali, superfici di vendita, stabilimenti produttivi. Il soggetto obbligato è sempre lo stesso; le persone che ci lavorano sopra, no.

Dove non capita

Non vi riguarda se l’impianto è a terra, plug & play o di potenza inferiore a 800 W: la linea guida li esclude. L’elenco completo delle esclusioni è nel capitolo che segue.

Titolare dell’attività

È il soggetto obbligato

La norma parla a lui, non all’installatore. Se la verifica non c’è, la mancanza è sua.

Risponde per legge

Facility & energy manager

Tiene il calendario

Nella pratica è chi manda avanti le scadenze: verifica biennale, registro, rilievi programmati.

Se ne occupa

Professionista antincendio

Studio che segue la pratica

Stabilisce se c’è aggravio, e quindi se basta la SCIA o serve prima la valutazione del progetto.

Se ne occupa

Chi compra, vende, assicura

Due diligence

Lo stato documentato dell’impianto entra nella verifica dell’immobile: un registro vuoto è una passività.

Ne verifica lo stato
Che cosa è cambiato

Due note del 2012, sostituite in blocco.

Fino al 31 agosto 2025 il fotovoltaico in ambito antincendio era governato da due note del 2012. Dal 1° settembre 2025 quelle note non valgono più.

Fino al 31 agosto 2025

Le due note del 2012

Il fotovoltaico era trattato da due circolari separate, nate prima che gli impianti in copertura diventassero la regola.

  • Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012
  • Nota n. 6334 del 4 maggio 2012
Dal 1° settembre 2025

La linea guida unica

Una sola linea guida copre progettazione, installazione, esercizio e manutenzione, e introduce gli obblighi che accompagnano l’impianto nel tempo.

  • Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025
  • Chiarimenti con Nota n. 14668 del 10 settembre 2025
Il regime transitorio

Dieci giorni dopo è uscita una seconda nota con i chiarimenti applicativi. Se l’intervento era già avviato prima del 1° settembre 2025 e la data è documentabile — istanza ai Vigili del Fuoco, SCIA edilizia, CILA, contratto firmato, preventivo accettato, progetto definitivo chiuso — vale ancora la disciplina precedente. Tutto il resto ricade sulla nuova linea guida. La data va documentata, non dichiarata.

Testo della norma

La Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, firmata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, introduce la «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici».

La nota aggiorna e sostituisce integralmente le precedenti Note n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012.

Nota D.C.PREV. n. 14030 del 01/09/2025

Quali impianti riguarda

  • impianti fino a 1.500 V in corrente continua
  • su edifici civili, industriali, commerciali e rurali
  • su pergole, tettoie e pensiline collegate all’edificio
  • pensiline dei parcheggi, se interferiscono con l’attività
  • a condizione che l’edificio ospiti un’attività soggetta a controllo

Restano fuori

  • impianti a terra, cioè non installati su edifici, pergole, tettoie o pensiline
  • impianti plug & play
  • impianti di potenza inferiore a 800 W
  • impianti agrivoltaici a oltre 100 m da edifici soggetti a controllo
  • impianti a concentrazione solare su inseguitori
La pratica

Serve aggiornare la SCIA?

Dipende da tre cose, in quest’ordine: se l’attività è soggetta a controllo, se l’impianto è conforme alla linea guida, e se dalla valutazione del rischio incendio emerge un aggravio. La potenza dell’impianto non entra nel ragionamento.

La nostra lettura

Se l’impianto è realizzato secondo la linea guida e la valutazione del rischio non trova criticità, non si determina aggravio e si procede con SCIA. Se l’aggravio c’è, per le attività di categoria B e C bisogna passare prima dal Comando dei Vigili del Fuoco con la valutazione del progetto. Per la categoria A questo passaggio non è previsto.

Testo della norma

Gli impianti fotovoltaici non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I al DPR 151/2011.

La loro installazione su un’attività già soggetta costituisce però, in via generale, una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del medesimo DPR.

DPR 151/2011, artt. 3 e 4 · Allegato I
Le quattro domande, in quest’ordine
01

L’attività è soggetta?

Si controlla nell’Allegato I al DPR 151/2011. Se non lo è, non c’è SCIA da aggiornare.

02

L’impianto è conforme?

Progettato e installato secondo la linea guida del settembre 2025.

03

C’è aggravio?

Lo stabilisce la valutazione del rischio incendio, non l’installatore.

04

Quale categoria?

A, B o C: da qui dipende il passaggio preventivo dal Comando.

Le cinque situazioni
SituazioneChe cosa comportaRiferimento
Attività non compresa nell’Allegato I al DPR 151/2011Nessun adempimento antincendio. Restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico.All. I DPR 151/2011
Attività soggetta, impianto conforme e nessuna criticità dalla valutazione del rischioNessun aggravio: si procede con SCIA.art. 4 DPR 151/2011
Attività soggetta di categoria B o C, con aggravioValutazione del progetto da parte del Comando VVF prima di realizzare l’impianto.art. 3 DPR 151/2011
Impianto già in funzione, nessuna modificaNessuna pratica nuova, ma si applicano gli obblighi di esercizio: verifica, registro, termografia.Cap. 5 linea guida
Revamping, ampliamento o aumento di potenzaNuova verifica documentata. Se la modifica altera le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA.Cap. 5 · art. 4 DPR 151/2011
Attenzione

La condizione che scatta più spesso non è la prima installazione: è la modifica. Sostituire moduli o inverter, aggiungere stringhe, installare un accumulo. Sono tutte trasformazioni che fanno ripartire l’obbligo di verifica. Sugli impianti realizzati fra il 2011 e il 2019 il revamping è ormai la regola.

Cinque casi concreti

Come finisce, sui siti veri.

Le stesse quattro domande, applicate a cinque situazioni che incontriamo tutte le settimane.

CasoSituazioneChe cosa comporta
01 · Capannone logisticoDeposito oltre 3.000 m² (att. 70.2.C). Nuovo impianto da 900 kWp in copertura.SCIA se la valutazione del rischio non evidenzia aggravio, valutazione del progetto in caso contrario. Poi verifica biennale, termografia e registro.
02 · AlbergoStruttura con oltre 100 posti letto (att. 66). Impianto da 60 kWp su copertura piana.Stesso percorso del caso 01. Qui pesa l’esodo: la caduta di parti dell’impianto non deve ostacolare le vie di uscita né i soccorritori.
03 · Scuola con pensilinaIstituto con oltre 300 persone presenti (att. 67). Pensilina fotovoltaica sul parcheggio interno.La pensilina è indipendente ma interferisce con l’attività, quindi rientra. Vale l’intero percorso, verifiche periodiche comprese.
04 · RevampingImpianto del 2013 su capannone produttivo. Sostituzione di moduli e inverter.Nuova verifica documentata subito, senza aspettare i due anni. Se cambiano le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA.
05 · Impianto mai verificatoSuperficie di vendita oltre 1.500 m² (att. 69.2.C). Impianto in esercizio dal 2019.Non serve una pratica nuova, ma gli obblighi di esercizio si applicano da subito. L’allineamento della pratica va valutato con il professionista antincendio.

I casi sono illustrativi. Categoria dell’attività ed esistenza dell’aggravio si determinano sul singolo sito, sulla base del CPI o della SCIA in essere e della valutazione del rischio incendio.

Gli obblighi di esercizio

Che cosa va fatto, e ogni quanto.

Questa è la parte che pesa nel tempo. Non si chiude con la pratica: accompagna l’impianto per tutta la sua vita.

Controlli sull’impianto elettrico
Secondo le norme tecniche applicabili all’impianto elettrico. Non è una novità della linea guida: valeva già prima, e continua a valere.
Verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi
Ogni 2 anni, e comunque a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. È l’adempimento nuovo introdotto dalla linea guida.
Ispezione termografica secondo IEC TS 62446-3
Periodica, in funzione dei sistemi di monitoraggio già presenti sull’impianto. Termografia a infrarossi in esterno di moduli e impianti.
Manuale d’uso e manutenzione
Obbligatorio, da tenere aggiornato: deve esistere e deve corrispondere all’impianto reale.
Il registro

Gli interventi vanno annotati nel registro dei controlli antincendio previsto dal DM 1° settembre 2021. Non è un allegato della pratica: è il documento che, a distanza di anni, dimostra che le verifiche ci sono state.

Sull’impianto fotovoltaico deve riportare almeno le sei voci qui accanto.

Che cosa ci va scritto
  • lo stato dell’impianto all’avvio del monitoraggio
  • microfratture, danni evidenti, dilatazioni anomale e condensa interna ai moduli
  • ombreggiamenti significativi e il relativo programma di controllo
  • interventi di revamping, piano di pulizia e sistemi di monitoraggio continuo
  • interventi già eseguiti e quelli programmati
  • accessi e percorsi per la manutenzione, linee vita comprese
L’ispezione termografica

Si guarda l’impianto mentre lavora.

È l’unico modo per trovare un morsetto allentato o una cella danneggiata senza fermare la produzione e senza smontare nulla.

Che cosa si cerca

Si guarda l’impianto con una termocamera mentre sta lavorando e si cercano i punti che scaldano più del dovuto. Un morsetto allentato, una giunzione ossidata o una cella danneggiata scaldano molto prima di rompersi, e sono fra le cause di innesco più frequenti.

Il minimo di legge, e quello che consigliamo

I due anni sono il minimo. Sugli impianti in esercizio consigliamo un rilievo ogni sei mesi, a inizio e a fine stagione produttiva.

Una stringa che si degrada perde produzione molto prima di diventare un problema di sicurezza. Trovarla in tempo significa recuperare energia che altrimenti si perde per due anni interi, e arrivare alla scadenza di legge con lo storico dell’impianto invece che con una sola fotografia.

Testo della norma

Periodicamente deve essere effettuata un’ispezione termografica secondo quanto previsto dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3, dedicata alla termografia a infrarossi in esterno di moduli e impianti fotovoltaici.

Linea guida DCPREV 14030/2025, cap. 5 punto 4 · verifiche su giunzioni e serraggi richiamate al par. 5.6

Un termogramma senza scala di temperatura visibile non è un dato.

Il rilievo ha valore se riporta la temperatura misurata, la differenza rispetto ai moduli vicini, la posizione esatta dell’anomalia e la firma di chi lo ha eseguito. È la differenza fra una ripresa con drone termico e un documento che si può allegare al registro e portare davanti a un perito.

I due anni sono il minimo di legge. Lo storico di un impianto si costruisce ogni sei mesi.

Come lavoriamo

Quattro tempi, un documento solo.

Il rilievo non finisce con le immagini: finisce con un estratto che si allega al registro e si regge davanti a chi lo controlla.

01

Sopralluogo

Piano di volo, vincoli ENAC e ricognizione dei vincoli di sito.

02

Acquisizione

Immagini visibili e termiche nella stessa passata, a impianto in produzione.

03

Analisi

Classificazione delle anomalie e misura delle differenze di temperatura.

04

Asseverazione

Firma dell’ingegnere ed estratto pronto per il registro.

Che cosa consegniamo
  • rapporto di ispezione secondo IEC TS 62446-3, con strumentazione, emissività e condizioni di irraggiamento dichiarate
  • termogrammi con scala di temperatura visibile, affiancati alle immagini in luce visibile della stessa passata
  • mappa delle anomalie georeferenziate e classificate per gravità
  • estratto pronto da allegare al registro dei controlli ex DM 1° settembre 2021

Chi firma il rilievo

I rilievi sono eseguiti e firmati dall’Ing. Davide Giovinazzo. È la qualifica che permette di usare il rapporto come evidenza documentale, e non come semplice servizio di ripresa aerea.

Ordine
Ingegneri di Cosenza
Albo A n. 6775
Volo
Pilota certificato
ENAC / EASA
Termografia
Certificato ISO 9712
livello II

La norma chiede una prova. Una ripresa non lo è: lo è un rilievo firmato.

Analisi gratuita

Parliamo del vostro sito

Mandateci il numero di impianti, la potenza e il tipo di attività. Vi diciamo se e quando la verifica è dovuta e come impostare il calendario delle scadenze.

Documento di sintesi a uso tecnico-commerciale. Non sostituisce la lettura integrale della Nota D.C.PREV. n. 14030/2025 e dei suoi allegati, né la valutazione del rischio incendio del singolo impianto redatta da professionista abilitato.