Dal 1° settembre 2025 chi ha un impianto fotovoltaico sopra un’attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco ha nuovi obblighi. Questa guida spiega quali sono, chi deve occuparsene e ogni quanto.
Fonte · Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici» · chiarimenti applicativi e regime transitorio con Nota n. 14668 del 10 settembre 2025.
Se di questa guida si legge una cosa sola, sono queste. Tutto il resto è il perché, e i casi in cui cambia qualcosa.
Cambia il modo in cui viene trattato quando si trova sopra un’attività che lo è già.
Si gestisce con SCIA, oppure con la valutazione preventiva del progetto quando c’è aggravio.
Nasce un obbligo di esercizio: verifica documentata ogni due anni, registro aggiornato, ispezione termografica.
Revamping, ampliamento o aumento di potenza, senza aspettare la scadenza dei due anni.
Non chi ha installato i moduli.
Come leggere: i riquadri con il filo azzurro riportano il testo della norma. Tutto il resto è la nostra lettura tecnica.
Serve a chi gestisce un sito che ha insieme due cose: un impianto fotovoltaico e un certificato di prevenzione incendi o una SCIA antincendio già in essere.
Capannoni e depositi, alberghi, scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali, superfici di vendita, stabilimenti produttivi. Il soggetto obbligato è sempre lo stesso; le persone che ci lavorano sopra, no.
Non vi riguarda se l’impianto è a terra, plug & play o di potenza inferiore a 800 W: la linea guida li esclude. L’elenco completo delle esclusioni è nel capitolo che segue.
La norma parla a lui, non all’installatore. Se la verifica non c’è, la mancanza è sua.
Nella pratica è chi manda avanti le scadenze: verifica biennale, registro, rilievi programmati.
Stabilisce se c’è aggravio, e quindi se basta la SCIA o serve prima la valutazione del progetto.
Lo stato documentato dell’impianto entra nella verifica dell’immobile: un registro vuoto è una passività.
Fino al 31 agosto 2025 il fotovoltaico in ambito antincendio era governato da due note del 2012. Dal 1° settembre 2025 quelle note non valgono più.
Il fotovoltaico era trattato da due circolari separate, nate prima che gli impianti in copertura diventassero la regola.
Una sola linea guida copre progettazione, installazione, esercizio e manutenzione, e introduce gli obblighi che accompagnano l’impianto nel tempo.
Dieci giorni dopo è uscita una seconda nota con i chiarimenti applicativi. Se l’intervento era già avviato prima del 1° settembre 2025 e la data è documentabile — istanza ai Vigili del Fuoco, SCIA edilizia, CILA, contratto firmato, preventivo accettato, progetto definitivo chiuso — vale ancora la disciplina precedente. Tutto il resto ricade sulla nuova linea guida. La data va documentata, non dichiarata.
La Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, firmata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, introduce la «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici».
La nota aggiorna e sostituisce integralmente le precedenti Note n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012.
Nota D.C.PREV. n. 14030 del 01/09/2025Dipende da tre cose, in quest’ordine: se l’attività è soggetta a controllo, se l’impianto è conforme alla linea guida, e se dalla valutazione del rischio incendio emerge un aggravio. La potenza dell’impianto non entra nel ragionamento.
Se l’impianto è realizzato secondo la linea guida e la valutazione del rischio non trova criticità, non si determina aggravio e si procede con SCIA. Se l’aggravio c’è, per le attività di categoria B e C bisogna passare prima dal Comando dei Vigili del Fuoco con la valutazione del progetto. Per la categoria A questo passaggio non è previsto.
Gli impianti fotovoltaici non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I al DPR 151/2011.
La loro installazione su un’attività già soggetta costituisce però, in via generale, una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del medesimo DPR.
DPR 151/2011, artt. 3 e 4 · Allegato ISi controlla nell’Allegato I al DPR 151/2011. Se non lo è, non c’è SCIA da aggiornare.
Progettato e installato secondo la linea guida del settembre 2025.
Lo stabilisce la valutazione del rischio incendio, non l’installatore.
A, B o C: da qui dipende il passaggio preventivo dal Comando.
| Situazione | Che cosa comporta | Riferimento |
|---|---|---|
| Attività non compresa nell’Allegato I al DPR 151/2011 | Nessun adempimento antincendio. Restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico. | All. I DPR 151/2011 |
| Attività soggetta, impianto conforme e nessuna criticità dalla valutazione del rischio | Nessun aggravio: si procede con SCIA. | art. 4 DPR 151/2011 |
| Attività soggetta di categoria B o C, con aggravio | Valutazione del progetto da parte del Comando VVF prima di realizzare l’impianto. | art. 3 DPR 151/2011 |
| Impianto già in funzione, nessuna modifica | Nessuna pratica nuova, ma si applicano gli obblighi di esercizio: verifica, registro, termografia. | Cap. 5 linea guida |
| Revamping, ampliamento o aumento di potenza | Nuova verifica documentata. Se la modifica altera le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA. | Cap. 5 · art. 4 DPR 151/2011 |
La condizione che scatta più spesso non è la prima installazione: è la modifica. Sostituire moduli o inverter, aggiungere stringhe, installare un accumulo. Sono tutte trasformazioni che fanno ripartire l’obbligo di verifica. Sugli impianti realizzati fra il 2011 e il 2019 il revamping è ormai la regola.
Le stesse quattro domande, applicate a cinque situazioni che incontriamo tutte le settimane.
| Caso | Situazione | Che cosa comporta |
|---|---|---|
| 01 · Capannone logistico | Deposito oltre 3.000 m² (att. 70.2.C). Nuovo impianto da 900 kWp in copertura. | SCIA se la valutazione del rischio non evidenzia aggravio, valutazione del progetto in caso contrario. Poi verifica biennale, termografia e registro. |
| 02 · Albergo | Struttura con oltre 100 posti letto (att. 66). Impianto da 60 kWp su copertura piana. | Stesso percorso del caso 01. Qui pesa l’esodo: la caduta di parti dell’impianto non deve ostacolare le vie di uscita né i soccorritori. |
| 03 · Scuola con pensilina | Istituto con oltre 300 persone presenti (att. 67). Pensilina fotovoltaica sul parcheggio interno. | La pensilina è indipendente ma interferisce con l’attività, quindi rientra. Vale l’intero percorso, verifiche periodiche comprese. |
| 04 · Revamping | Impianto del 2013 su capannone produttivo. Sostituzione di moduli e inverter. | Nuova verifica documentata subito, senza aspettare i due anni. Se cambiano le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA. |
| 05 · Impianto mai verificato | Superficie di vendita oltre 1.500 m² (att. 69.2.C). Impianto in esercizio dal 2019. | Non serve una pratica nuova, ma gli obblighi di esercizio si applicano da subito. L’allineamento della pratica va valutato con il professionista antincendio. |
I casi sono illustrativi. Categoria dell’attività ed esistenza dell’aggravio si determinano sul singolo sito, sulla base del CPI o della SCIA in essere e della valutazione del rischio incendio.
Questa è la parte che pesa nel tempo. Non si chiude con la pratica: accompagna l’impianto per tutta la sua vita.
Gli interventi vanno annotati nel registro dei controlli antincendio previsto dal DM 1° settembre 2021. Non è un allegato della pratica: è il documento che, a distanza di anni, dimostra che le verifiche ci sono state.
Sull’impianto fotovoltaico deve riportare almeno le sei voci qui accanto.
È l’unico modo per trovare un morsetto allentato o una cella danneggiata senza fermare la produzione e senza smontare nulla.
Si guarda l’impianto con una termocamera mentre sta lavorando e si cercano i punti che scaldano più del dovuto. Un morsetto allentato, una giunzione ossidata o una cella danneggiata scaldano molto prima di rompersi, e sono fra le cause di innesco più frequenti.
Il minimo di legge, e quello che consigliamoI due anni sono il minimo. Sugli impianti in esercizio consigliamo un rilievo ogni sei mesi, a inizio e a fine stagione produttiva.
Una stringa che si degrada perde produzione molto prima di diventare un problema di sicurezza. Trovarla in tempo significa recuperare energia che altrimenti si perde per due anni interi, e arrivare alla scadenza di legge con lo storico dell’impianto invece che con una sola fotografia.
Periodicamente deve essere effettuata un’ispezione termografica secondo quanto previsto dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3, dedicata alla termografia a infrarossi in esterno di moduli e impianti fotovoltaici.
Linea guida DCPREV 14030/2025, cap. 5 punto 4 · verifiche su giunzioni e serraggi richiamate al par. 5.6Un termogramma senza scala di temperatura visibile non è un dato.
Il rilievo ha valore se riporta la temperatura misurata, la differenza rispetto ai moduli vicini, la posizione esatta dell’anomalia e la firma di chi lo ha eseguito. È la differenza fra una ripresa con drone termico e un documento che si può allegare al registro e portare davanti a un perito.I due anni sono il minimo di legge. Lo storico di un impianto si costruisce ogni sei mesi.
Il rilievo non finisce con le immagini: finisce con un estratto che si allega al registro e si regge davanti a chi lo controlla.
Piano di volo, vincoli ENAC e ricognizione dei vincoli di sito.
Immagini visibili e termiche nella stessa passata, a impianto in produzione.
Classificazione delle anomalie e misura delle differenze di temperatura.
Firma dell’ingegnere ed estratto pronto per il registro.
I rilievi sono eseguiti e firmati dall’Ing. Davide Giovinazzo. È la qualifica che permette di usare il rapporto come evidenza documentale, e non come semplice servizio di ripresa aerea.
La norma chiede una prova. Una ripresa non lo è: lo è un rilievo firmato.
Mandateci il numero di impianti, la potenza e il tipo di attività. Vi diciamo se e quando la verifica è dovuta e come impostare il calendario delle scadenze.
Documento di sintesi a uso tecnico-commerciale. Non sostituisce la lettura integrale della Nota D.C.PREV. n. 14030/2025 e dei suoi allegati, né la valutazione del rischio incendio del singolo impianto redatta da professionista abilitato.