Strumento gratuito · regole aggiornate al 3 ottobre 2026

Verifica impianto fotovoltaico: obblighi antincendio e scadenze

Tre domande sul tuo impianto. Ti diciamo se la linea guida antincendio dei Vigili del Fuoco si applica e quando cade la prossima verifica documentata. Niente registrazione: le risposte restano nel tuo browser.

  • Risposterestano nel tuo browser
  • Dateper mese e anno
  • Regoleaggiornate al 3 ottobre 2026
  1. 1Dove
  2. 2Attività
  3. 3Verifica
  4. 4Prenota
Domanda 1 di 3Dove sono installati i pannelli?

Lo strumento vale per gli impianti fino a 1.500 V in corrente continua, quelli che la linea guida comprende.

Su un edificio o su una struttura collegata all’edificio

Su una pensilina del parcheggio, staccata dall’edificio

Altri impianti

Le regole

Che cosa comporta, situazione per situazione.

La stessa tabella che usa lo strumento, per chi preferisce leggerla tutta. Dove la guida non dice niente, la risposta è: da verificare con il professionista antincendio.

SituazioneChe cosa comportaRiferimento
Impianto a terra, plug & play, di potenza inferiore a 800 W, agrivoltaico a oltre 100 m da edifici soggetti a controllo, a concentrazione solare su inseguitoriLa linea guida non si applica: li esclude.Nota D.C.PREV. 14030/2025
Attività non compresa nell’Allegato I al DPR 151/2011Nessun adempimento antincendio. Restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico.All. I DPR 151/2011
Lavori avviati prima del 1° settembre 2025, con data documentabileVale ancora la disciplina precedente. La data va documentata, non dichiarata. Tutto il resto ricade sulla nuova linea guida.Nota n. 14668/2025
Nuovo impianto su attività soggetta, conforme, e nessuna criticità dalla valutazione del rischioNessun aggravio: si procede con SCIA.art. 4 DPR 151/2011
Nuovo impianto su attività soggetta di categoria B o C, con aggravioValutazione del progetto da parte del Comando VVF prima di realizzare l’impianto. Per la categoria A questo passaggio non è previsto.art. 3 DPR 151/2011
Impianto già in funzione, nessuna modificaNessuna pratica nuova, ma si applicano gli obblighi di esercizio: verifica, registro, termografia.Cap. 5 linea guida
Impianto in esercizio da prima del 1° settembre 2025, mai verificatoNon serve una pratica nuova, ma gli obblighi di esercizio si applicano da subito. L’allineamento della pratica va valutato con il professionista antincendio.Cap. 5 linea guida
Revamping, ampliamento o aumento di potenza; anche moduli o inverter sostituiti, stringhe aggiunte, accumulo installatoNuova verifica documentata subito, senza aspettare i due anni. Se la modifica altera le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA.Cap. 5 · art. 4 DPR 151/2011
Verifica documentata già fatta, nessuna modifica dopoLa verifica su giunzioni, serraggi e punti caldi si rifà ogni 2 anni, e comunque a ogni trasformazione, ampliamento o modifica.Cap. 5 · par. 5.6
Verifica documentata fatta prima del 1° settembre 2025Se valga come verifica documentata la guida non lo dice: da verificare con il professionista antincendio.da verificare
Pensilina del parcheggio che non interferisce con l’attività; agrivoltaico a 100 m o meno da edifici soggetti a controllo; impianto oltre 1.500 V in corrente continuaLa guida non dà indicazioni: da verificare con il professionista antincendio.da verificare
Gli impianti esclusi dalla linea guida

La linea guida esclude:

Rientrano invece gli impianti fino a 1.500 V in corrente continua su edifici civili, industriali, commerciali e rurali, su pergole, tettoie e pensiline collegate all’edificio e sulle pensiline dei parcheggi che interferiscono con l’attività, a condizione che l’edificio ospiti un’attività soggetta a controllo.

Domande frequenti

Quello che ci chiedono di più.

Le risposte sono composte con le frasi della guida, senza aggiungere niente.

Quali sono le verifiche obbligatorie per un impianto fotovoltaico?

Se l’impianto è sopra un’attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, la linea guida della Nota D.C.PREV. n. 14030/2025 prevede questi obblighi di esercizio. Una verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi ogni 2 anni, e comunque a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. Un’ispezione termografica secondo IEC TS 62446-3, periodica, in funzione dei sistemi di monitoraggio già presenti sull’impianto. Un manuale d’uso e manutenzione aggiornato, che corrisponda all’impianto reale. Le annotazioni nel registro dei controlli antincendio previsto dal DM 1° settembre 2021. Restano i controlli sull’impianto elettrico secondo le norme tecniche applicabili, che valevano già prima. Se l’attività non è soggetta: nessun adempimento antincendio, restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico. La linea guida non riguarda gli impianti a terra, plug & play o di potenza inferiore a 800 W.

I pannelli fotovoltaici sono soggetti a controlli antincendio?

Gli impianti fotovoltaici non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I al DPR 151/2011. La loro installazione su un’attività già soggetta costituisce però, in via generale, una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti (art. 4, comma 6, del DPR 151/2011). Dal 1° settembre 2025 chi ha un impianto fotovoltaico sopra un’attività soggetta a controllo ha nuovi obblighi: verifica documentata ogni due anni, registro aggiornato, ispezione termografica. Risponde il titolare dell’attività, non chi ha installato i moduli.

C’è un obbligo di termografia per gli impianti fotovoltaici?

Sì, per gli impianti che rientrano nella linea guida: «Periodicamente deve essere effettuata un’ispezione termografica secondo quanto previsto dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3» (cap. 5, punto 4). La periodicità è in funzione dei sistemi di monitoraggio già presenti sull’impianto. A parte c’è la verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi, da rifare ogni 2 anni e a ogni modifica. Il rilievo ogni sei mesi, a inizio e a fine stagione produttiva, è un consiglio di Flytech, non un obbligo.

La manutenzione del fotovoltaico è obbligatoria?

Per un impianto sopra un’attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, la linea guida introduce obblighi di esercizio che non si chiudono con la pratica: accompagnano l’impianto per tutta la sua vita. Il manuale d’uso e manutenzione è obbligatorio e va tenuto aggiornato; gli interventi vanno annotati nel registro dei controlli antincendio; la verifica documentata va rifatta ogni 2 anni e a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. I controlli sull’impianto elettrico secondo le norme tecniche applicabili non sono una novità: valevano già prima, e continuano a valere. Se l’attività non è soggetta: nessun adempimento antincendio, restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico.

Quali sono le nuove linee guida antincendio per il fotovoltaico nel 2025?

È la «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici», introdotta dalla Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, con chiarimenti applicativi e regime transitorio nella Nota n. 14668 del 10 settembre 2025. Sostituisce integralmente le Note n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012. Riguarda gli impianti fino a 1.500 V in corrente continua su edifici, su pergole, tettoie e pensiline collegate all’edificio e sulle pensiline dei parcheggi che interferiscono con l’attività, a condizione che l’edificio ospiti un’attività soggetta a controllo. Restano fuori gli impianti a terra, plug & play, di potenza inferiore a 800 W, gli agrivoltaici a oltre 100 m da edifici soggetti a controllo e quelli a concentrazione solare su inseguitori. Se l’intervento era già avviato prima del 1° settembre 2025 e la data è documentabile, vale ancora la disciplina precedente.

Fonti

Documento di sintesi a uso tecnico-commerciale. Non sostituisce la lettura integrale della Nota D.C.PREV. n. 14030/2025 e dei suoi allegati, né la valutazione del rischio incendio del singolo impianto redatta da professionista abilitato.

Regole aggiornate al .