Tre domande sul tuo impianto. Ti diciamo se la linea guida antincendio dei Vigili del Fuoco si applica e quando cade la prossima verifica documentata. Niente registrazione: le risposte restano nel tuo browser.
La stessa tabella che usa lo strumento, per chi preferisce leggerla tutta. Dove la guida non dice niente, la risposta è: da verificare con il professionista antincendio.
| Situazione | Che cosa comporta | Riferimento |
|---|---|---|
| Impianto a terra, plug & play, di potenza inferiore a 800 W, agrivoltaico a oltre 100 m da edifici soggetti a controllo, a concentrazione solare su inseguitori | La linea guida non si applica: li esclude. | Nota D.C.PREV. 14030/2025 |
| Attività non compresa nell’Allegato I al DPR 151/2011 | Nessun adempimento antincendio. Restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico. | All. I DPR 151/2011 |
| Lavori avviati prima del 1° settembre 2025, con data documentabile | Vale ancora la disciplina precedente. La data va documentata, non dichiarata. Tutto il resto ricade sulla nuova linea guida. | Nota n. 14668/2025 |
| Nuovo impianto su attività soggetta, conforme, e nessuna criticità dalla valutazione del rischio | Nessun aggravio: si procede con SCIA. | art. 4 DPR 151/2011 |
| Nuovo impianto su attività soggetta di categoria B o C, con aggravio | Valutazione del progetto da parte del Comando VVF prima di realizzare l’impianto. Per la categoria A questo passaggio non è previsto. | art. 3 DPR 151/2011 |
| Impianto già in funzione, nessuna modifica | Nessuna pratica nuova, ma si applicano gli obblighi di esercizio: verifica, registro, termografia. | Cap. 5 linea guida |
| Impianto in esercizio da prima del 1° settembre 2025, mai verificato | Non serve una pratica nuova, ma gli obblighi di esercizio si applicano da subito. L’allineamento della pratica va valutato con il professionista antincendio. | Cap. 5 linea guida |
| Revamping, ampliamento o aumento di potenza; anche moduli o inverter sostituiti, stringhe aggiunte, accumulo installato | Nuova verifica documentata subito, senza aspettare i due anni. Se la modifica altera le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA. | Cap. 5 · art. 4 DPR 151/2011 |
| Verifica documentata già fatta, nessuna modifica dopo | La verifica su giunzioni, serraggi e punti caldi si rifà ogni 2 anni, e comunque a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. | Cap. 5 · par. 5.6 |
| Verifica documentata fatta prima del 1° settembre 2025 | Se valga come verifica documentata la guida non lo dice: da verificare con il professionista antincendio. | da verificare |
| Pensilina del parcheggio che non interferisce con l’attività; agrivoltaico a 100 m o meno da edifici soggetti a controllo; impianto oltre 1.500 V in corrente continua | La guida non dà indicazioni: da verificare con il professionista antincendio. | da verificare |
La linea guida esclude:
Rientrano invece gli impianti fino a 1.500 V in corrente continua su edifici civili, industriali, commerciali e rurali, su pergole, tettoie e pensiline collegate all’edificio e sulle pensiline dei parcheggi che interferiscono con l’attività, a condizione che l’edificio ospiti un’attività soggetta a controllo.
Le risposte sono composte con le frasi della guida, senza aggiungere niente.
Se l’impianto è sopra un’attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, la linea guida della Nota D.C.PREV. n. 14030/2025 prevede questi obblighi di esercizio. Una verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi ogni 2 anni, e comunque a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. Un’ispezione termografica secondo IEC TS 62446-3, periodica, in funzione dei sistemi di monitoraggio già presenti sull’impianto. Un manuale d’uso e manutenzione aggiornato, che corrisponda all’impianto reale. Le annotazioni nel registro dei controlli antincendio previsto dal DM 1° settembre 2021. Restano i controlli sull’impianto elettrico secondo le norme tecniche applicabili, che valevano già prima. Se l’attività non è soggetta: nessun adempimento antincendio, restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico. La linea guida non riguarda gli impianti a terra, plug & play o di potenza inferiore a 800 W.
Gli impianti fotovoltaici non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I al DPR 151/2011. La loro installazione su un’attività già soggetta costituisce però, in via generale, una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti (art. 4, comma 6, del DPR 151/2011). Dal 1° settembre 2025 chi ha un impianto fotovoltaico sopra un’attività soggetta a controllo ha nuovi obblighi: verifica documentata ogni due anni, registro aggiornato, ispezione termografica. Risponde il titolare dell’attività, non chi ha installato i moduli.
Sì, per gli impianti che rientrano nella linea guida: «Periodicamente deve essere effettuata un’ispezione termografica secondo quanto previsto dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3» (cap. 5, punto 4). La periodicità è in funzione dei sistemi di monitoraggio già presenti sull’impianto. A parte c’è la verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi, da rifare ogni 2 anni e a ogni modifica. Il rilievo ogni sei mesi, a inizio e a fine stagione produttiva, è un consiglio di Flytech, non un obbligo.
Per un impianto sopra un’attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, la linea guida introduce obblighi di esercizio che non si chiudono con la pratica: accompagnano l’impianto per tutta la sua vita. Il manuale d’uso e manutenzione è obbligatorio e va tenuto aggiornato; gli interventi vanno annotati nel registro dei controlli antincendio; la verifica documentata va rifatta ogni 2 anni e a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. I controlli sull’impianto elettrico secondo le norme tecniche applicabili non sono una novità: valevano già prima, e continuano a valere. Se l’attività non è soggetta: nessun adempimento antincendio, restano gli obblighi ordinari sull’impianto elettrico.
È la «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici», introdotta dalla Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, con chiarimenti applicativi e regime transitorio nella Nota n. 14668 del 10 settembre 2025. Sostituisce integralmente le Note n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012. Riguarda gli impianti fino a 1.500 V in corrente continua su edifici, su pergole, tettoie e pensiline collegate all’edificio e sulle pensiline dei parcheggi che interferiscono con l’attività, a condizione che l’edificio ospiti un’attività soggetta a controllo. Restano fuori gli impianti a terra, plug & play, di potenza inferiore a 800 W, gli agrivoltaici a oltre 100 m da edifici soggetti a controllo e quelli a concentrazione solare su inseguitori. Se l’intervento era già avviato prima del 1° settembre 2025 e la data è documentabile, vale ancora la disciplina precedente.
Documento di sintesi a uso tecnico-commerciale. Non sostituisce la lettura integrale della Nota D.C.PREV. n. 14030/2025 e dei suoi allegati, né la valutazione del rischio incendio del singolo impianto redatta da professionista abilitato.
Regole aggiornate al .